Un'automobilista ha urtato un tubo di un'impalcatura montata da un'impresa edile sulla rampa dei garage condominiali, chiedendo il risarcimento dei danni. L'impresa ha chiamato in causa la propria compagnia assicurativa per essere garantita. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale hanno respinto la domanda, attribuendo la colpa esclusiva alla guida imprudente dell'automobilista. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'automobilista. La Suprema Corte ha confermato che, in base al principio di causazione, spetta all'attrice sconfitta il rimborso spese terzo chiamato (la compagnia assicurativa), anche se non aveva proposto domande dirette contro di essa, poiché la sua azione infondata ha costretto l'impresa a coinvolgere l'assicuratore.
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