La Procura della Repubblica si opponeva al decreto che liquidava il compenso a un avvocato per l'assistenza in gratuito patrocinio. L'opposizione, però, veniva presentata quasi due anni dopo l'emissione del decreto. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiaro: anche in assenza di una comunicazione formale del provvedimento, l'opposizione a decreto di liquidazione deve essere proposta entro il termine massimo di sei mesi. Poiché questo termine era ampiamente scaduto, l'opposizione è stata dichiarata inammissibile, confermando il diritto dell'avvocato al compenso.
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