L'imputato ha subito una condanna per falsità materiale commessa da privato. Nel giudizio di secondo grado, le parti hanno scelto il rito scritto senza richiedere alcuna udienza orale. La Corte d'appello ha confermato la condanna penale, concedendo novanta giorni per depositare le motivazioni. La difesa ha presentato l'impugnazione oltre i quarantacinque giorni canonici, confidando nella proroga di quindici giorni prevista per chi subisce un processo senza presenziare. La Corte di Cassazione ha chiarito che il rito cartolare non equivale a una celebrazione del processo in assenza, poiché non esiste alcuna convocazione in aula a cui partecipare. Il termine per il ricorso per cassazione resta quello ordinario senza alcuna estensione temporale. Il ritardo nel deposito ha reso l'impugnazione inammissibile e la condanna definitiva, con l'obbligo di versare quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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