La Procura della Repubblica si opponeva a un decreto di liquidazione del compenso di un avvocato per un'attività di gratuito patrocinio. L'opposizione, però, veniva presentata oltre due anni dopo l'emissione del decreto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: anche in assenza di notifica, si applica il **termine lungo opposizione liquidazione** di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Superato questo limite invalicabile, qualsiasi contestazione diventa inammissibile per tardività. La Procura ha quindi perso la causa perché ha agito troppo tardi.
Continua »