La Procura della Repubblica si opponeva alla liquidazione del compenso di un avvocato in gratuito patrocinio, ma presentava il ricorso quasi due anni dopo l'emissione del decreto. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'opposizione inammissibile, stabilendo un principio chiave sul termine impugnazione liquidazione compensi. Anche in assenza di una comunicazione formale del provvedimento, la contestazione deve avvenire entro il 'termine lungo' di sei mesi dalla sua pubblicazione. Superato questo limite, la decisione diventa definitiva. La Procura ha quindi perso la causa, e il compenso dell'avvocato è stato confermato.
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