Un uomo, accusato di tentata rapina, ha sostenuto che i suoi sopralluoghi e la pianificazione del colpo fossero solo atti preparatori, non un vero e proprio tentativo punibile. Contestava anche la validità di alcune intercettazioni perché il nome del traduttore non era indicato nei verbali. La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le difese. Ha stabilito che anche i soli atti preparatori, se rivelano un piano criminoso dettagliato e una sicura intenzione di agire, integrano il reato di tentativo punibile. Inoltre, ha chiarito che l'omessa indicazione del nome dell'interprete non rende le intercettazioni automaticamente inutilizzabili. La condanna è stata quindi confermata.
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