Un'azienda utilizzatrice cita in giudizio una società di leasing immobiliare per contestare un tasso di mora usurario pattuito nel contratto. Nonostante la società finanziaria sostenga di non aver mai richiesto il pagamento di tali interessi moratori e richiami la presenza di una clausola di salvaguardia, i giudici di merito dichiarano nulla la clausola sugli interessi di mora oltre la soglia legale, sostituendola con il tasso degli interessi corrispettivi ordinari. La Corte di Cassazione respinge integralmente il ricorso della società di leasing. La Suprema Corte stabilisce che l'interesse ad agire esiste fin dalla stipulazione contrattuale per eliminare l'incertezza giuridica e che la clausola di salvaguardia non esime l'istituto finanziario dall'onere di dimostrare, con riscontri contabili, il rispetto concreto delle soglie usuraie.
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