Il Comune ha emesso un avviso di accertamento per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili nei confronti di una contribuente, proprietaria di terreni inseriti nel piano regolatore ma destinati a verde pubblico attrezzato e area scolastica. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo l'impossibilità di edificare liberamente. I giudici di secondo grado hanno annullato la pretesa fiscale, escludendo la natura edificabile dei fondi per via della destinazione pubblica. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale esito, accogliendo il ricorso dell'ente locale. I Supremi Giudici hanno chiarito che la tassazione ICI area fabbricabile non presuppone soltanto l'edilizia residenziale privata. I vincoli di destinazione pubblica non cancellano la qualifica edificatoria, ma incidono soltanto sulla riduzione del valore economico di mercato del bene ai fini dell'imposta.
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