Un garante nega l'esistenza di un debito verso una società cessionaria, contestandone la legittimità. Tuttavia, dopo aver pagato parte del debito a seguito di un'ordinanza, lo stesso garante presenta istanza di surroga nel fallimento del debitore principale. La Corte di Cassazione ha stabilito che questa azione costituisce un inequivocabile **riconoscimento della titolarità del credito** in capo alla società cessionaria. L'atto di surrogarsi presuppone, infatti, l'accettazione della legittimità del creditore che si intende sostituire. Di conseguenza, il ricorso del garante è stato respinto, poiché il suo stesso comportamento ha provato la titolarità che contestava.
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