Una società acquirente di un immobile si opponeva a un'azione revocatoria, sostenendo che il curatore fallimentare, subentrato nella causa iniziata da un creditore, dovesse provare l'ammissione del credito al passivo fallimentare. La Cassazione ha respinto questa tesi. Ha stabilito un principio chiave sull'azione revocatoria e subentro del curatore: il curatore non è tenuto a dimostrare l'avvenuta insinuazione al passivo del credito originario. È sufficiente provare che il credito esisteva prima dell'atto di vendita contestato. L'azione del curatore è una continuazione di quella del singolo creditore e si estende a beneficio di tutta la massa dei creditori. L'acquirente ha perso la causa.
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