Due soggetti, condannati nei gradi precedenti per il reato di truffa, hanno presentato ricorso in Cassazione chiedendo l'annullamento della condanna. Il ricorso si fonda sulla sopravvenuta remissione di querela da parte della persona offesa, regolarmente accettata dagli imputati prima della scadenza dei termini. La Suprema Corte ha accolto la richiesta, confermando che la remissione di querela, se ritualmente accettata, estingue il reato e prevale su eventuali vizi di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna e hanno revocato tutte le statuizioni civili relative al risarcimento del danno, ponendo le spese del procedimento a carico degli imputati.
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