Un contribuente ottiene in primo grado l'annullamento di cartelle esattoriali per vizio di motivazione, ma riceve una liquidazione delle spese legali inferiore ai minimi di legge. Il cittadino impugna la decisione chiedendo chiarezza sulle cartelle e il ricalcolo dei compensi. La Commissione tributaria regionale respinge il gravame e lo condanna a pagare le spese legali all'Agente della Riscossione, sebbene quest'ultimo non si fosse costituito ed fosse rimasto assente dal giudizio. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del cittadino: la condanna alle spese processuali a beneficio della parte contumace è illegittima, poiché chi non partecipa alla lite non subisce alcun esborso da rimborsare. Inoltre, il giudice non può abbattere i compensi al di sotto dei minimi tariffari inderogabili. La Suprema Corte cassa la pronuncia, azzera la condanna e ridetermina le spese dovute al contribuente.
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