La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di furto in abitazione. La decisione si fonda sull'impossibilità, in sede di legittimità, di richiedere una nuova valutazione dei fatti già accertati nei gradi precedenti. Il ricorrente ha inoltre omesso di contestare in modo specifico le motivazioni della sentenza d'appello, limitandosi a riproporre doglianze già respinte. La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, specialmente in assenza di vizi motivazionali macroscopici.
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