La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8454/2024, ha stabilito che un appello non può essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi appello solo perché ripropone le stesse argomentazioni del primo grado. È sufficiente che dall'atto emerga una chiara volontà di contestare la sentenza impugnata, chiedendo un riesame completo del merito. Il caso riguardava l'impugnazione di avvisi di accertamento da parte dei soci di una società estinta. La Corte ha cassato la decisione di secondo grado, che aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità, e ha rinviato la causa per un nuovo esame.
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