La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22184/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia penale per difetto di specificità dei motivi. Secondo la Corte, la difesa si era limitata a presentare conclusioni favorevoli al proprio assistito senza muovere critiche precise e argomentate alla sentenza impugnata, violando così il requisito imposto dal codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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