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Speciale Elargizione Vittime Del Dovere

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Speciale elargizione vittime del dovere: la data di rivalutazione
Il Ministero dell'Interno ha impugnato la sentenza d'appello che concedeva la rivalutazione ISTAT dal 2003 a un servitore dello Stato ferito in servizio nel 1977. La Corte d'Appello riteneva applicabile la decorrenza antecedente per allineare la tutela a quella delle vittime del terrorismo. L'Amministrazione statale sosteneva invece la decorrenza dal 2007. La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso, chiarendo la corretta disciplina temporale. La speciale elargizione vittime del dovere deve essere rivalutata a partire dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della legge generale di riferimento che ha fissato il massimale a 200.000 euro. I giudici supremi hanno quindi cassato la pronuncia con rinvio per il ricalcolo degli importi.
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Speciale elargizione vittime del dovere: Militare vince con lo Stato
Un ex militare di leva, riconosciuto vittima del dovere con un'invalidità dell'81%, si è visto negare dal Ministero della Difesa il calcolo più favorevole per il suo risarcimento. Il Ministero voleva applicare un criterio ridotto, mentre il militare chiedeva l'importo massimo previsto per le vittime del terrorismo. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: la speciale elargizione per vittime del dovere deve essere equiparata a quella delle vittime del terrorismo quando l'invalidità supera l'80%. Di conseguenza, ha confermato il diritto del militare a ricevere il beneficio nella sua interezza, respingendo il ricorso dello Stato.
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Speciale elargizione: inidoneità militare non basta se c’è un nuovo lavoro
Un ex militare, a seguito di infermità contratte in servizio, veniva dichiarato non idoneo al servizio militare ma idoneo a ruoli civili presso il Ministero della Difesa. L'interessato chiedeva la speciale elargizione per vittime del dovere, sostenendo che l'inidoneità al servizio militare equivalesse alla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. Ha chiarito che il beneficio spetta solo in caso di invalidità superiore all'80% o di una totale perdita del posto di lavoro. Poiché il lavoratore era stato ricollocato in un altro ruolo, senza interruzione della sua carriera e della sua capacità di reddito, non aveva diritto alla speciale elargizione per vittime del dovere.
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