La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per spaccio. I ricorrenti chiedevano il riconoscimento dell'ipotesi di spaccio di lieve entità, sostenendo che le singole cessioni fossero di modica quantità. La Corte ha respinto la tesi, confermando che la natura organizzata, continuativa e professionale dell'attività, con un parco clienti e mezzi dedicati, è incompatibile con la qualificazione di fatto lieve, a prescindere dalla quantità di droga ceduta in ogni singola occasione.
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