Una società ha impugnato un lodo arbitrale e richiesto la sospensione dei suoi effetti, adducendo gravi danni alla propria operatività. La Corte d'Appello ha respinto l'istanza di sospensione lodo arbitrale, non ravvisando né la manifesta fondatezza dell'impugnazione né la sussistenza di gravi motivi. La Corte ha chiarito che eventuali difficoltà gestionali della società derivano dalla sua situazione statutaria interna e non dall'esecutività del lodo. Di conseguenza, ha sanzionato la società per aver presentato un'istanza palesemente infondata.
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