La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un appello in una causa di lavoro perché depositato tardivamente. La Corte ha ribadito che la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro, anche quando la pretesa economica, pur derivando da un precedente rapporto di impiego, viene azionata dopo la sua cessazione. La natura della controversia, radicata nel contratto di lavoro, prevale, escludendo la sospensione estiva dei termini.
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