Due soggetti affrontano una condanna penale per reati paesaggistici e deturpamento di bellezze naturali, a causa di uno sbancamento abusivo su un'area dunale protetta. Il proprietario del terreno sostiene la propria estraneità alle opere, affermando di aver ceduto il possesso dell'area tramite un contratto preliminare di vendita. Inoltre, entrambi gli imputati eccepiscono l'avvenuta prescrizione dei reati, contestando il calcolo della sospensione dei termini disposta durante un rinvio processuale. La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che il rinvio fu concesso su esplicita richiesta difensiva, sospendendo validamente la prescrizione. Inoltre, la Corte conferma che il proprietario non risponde solo per il titolo di possesso formale: i rilievi fotografici e i filmati provano la sua presenza attiva sul cantiere durante lo sbancamento abusivo mentre dialogava con gli operai, integrando un pieno concorso morale e materiale nel delitto.
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