L'Agente della Riscossione ha richiesto l'ammissione allo stato passivo del fallimento di una società per un credito di oltre un milione di euro, derivante dalla revoca di un finanziamento pubblico. A sostegno della domanda, l'ente ha prodotto esclusivamente l'estratto di ruolo. Il curatore fallimentare ha contestato il credito e il Tribunale ha respinto la richiesta per mancanza di prove. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che, in caso di contestazione da parte del curatore, l'estratto di ruolo non è sufficiente a dimostrare il credito extratributario. L'Agente della Riscossione avrebbe dovuto produrre i documenti giustificativi del rapporto sottostante. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
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