Una società di leasing ha impugnato l'avviso di accertamento IMU emesso da un Comune per l'anno 2012. L'immobile era stato concesso in locazione finanziaria, ma il contratto era stato risolto per inadempimento dell'utilizzatore, senza che quest'ultimo avesse ancora riconsegnato materialmente il bene. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo un principio fondamentale sulla soggettività passiva IMU leasing: in caso di risoluzione del contratto, il locatore torna immediatamente a essere il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. Non rileva il fatto che l'utilizzatore tratti ancora materialmente l'immobile, poiché la detenzione qualificata cessa con la fine del rapporto contrattuale. Di conseguenza, il Comune ha legittimamente preteso il pagamento del tributo dalla società proprietaria.
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