La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13391/2024, ha stabilito che il disconoscimento di una copia fotostatica prodotta in giudizio, per essere efficace, non può essere generico. La parte che contesta la conformità della copia all'originale deve specificare dettagliatamente le differenze. Nel caso specifico, un contribuente aveva impugnato un avviso di intimazione sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento presupposta. L'agente della riscossione aveva prodotto copie dell'avviso di ricevimento. La Corte ha ritenuto la contestazione del contribuente troppo generica, confermando la validità probatoria delle copie e respingendo il ricorso.
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