La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società energetica riguardante la determinazione della rendita catastale di un parco eolico. La controversia verteva sull'applicazione della normativa relativa ai cosiddetti imbullonati, che permette di escludere dal calcolo catastale i macchinari funzionali al processo produttivo. La Corte ha confermato che, sebbene la torre dell'aerogeneratore debba essere esclusa, restano computabili nel valore catastale il suolo, le fondazioni, le cabine prefabbricate e i costi accessori come oneri finanziari e profitto dell'imprenditore, applicando correttamente il metodo della stima indiretta basata sul costo di ricostruzione.
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