Una cooperativa sociale ha agito contro un ente comunale per ottenere il pagamento di servizi resi oltre la scadenza del contratto originario. La Corte d'Appello ha stabilito che la proroga contrattuale era limitata a un massimo di due anni, come previsto dal regolamento negoziale, rigettando la richiesta per le mensilità eccedenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure mosse dalla cooperativa non colpivano la reale motivazione della sentenza, basata sulla corretta interpretazione dei limiti temporali della proroga contrattuale stabiliti tra le parti.
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