Un revisore contabile, socio di minoranza di una grande società di revisione, ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata. Egli sosteneva di non dover pagare l'imposta perché privo del requisito della autonoma organizzazione IRAP, utilizzando esclusivamente la struttura della società. L'Agenzia delle Entrate si era opposta. La Corte di Cassazione ha dato ragione al professionista. Ha stabilito che essere inseriti nell'organizzazione di un'altra società, anche se si possiede una quota minima, non fa scattare il presupposto impositivo. L'attività del professionista non era potenziata da una struttura propria, ma si svolgeva all'interno di quella altrui. Di conseguenza, il professionista ha vinto la causa e ha ottenuto il diritto al rimborso.
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