Una società e il suo socio impugnano in Cassazione degli avvisi di accertamento IVA. Durante il giudizio, i contribuenti scelgono la definizione agevolata delle cartelle esattoriali collegate e pagano il dovuto. Di conseguenza, chiedono l'estinzione del processo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il debito è stato saldato. I giudici chiariscono che, in caso di definizione agevolata, il contribuente non deve pagare il raddoppio del contributo unificato. Questa tassa aggiuntiva si applica infatti solo nei casi di rigetto o inammissibilità originaria del ricorso, e non può essere estesa per analogia a chi estingue il debito agevolatamente.
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