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Sistema a ripartizione

Definizione

Un meccanismo finanziario in cui i contributi versati oggi servono a pagare direttamente le prestazioni correnti, senza accumulare un patrimonio individuale.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Indennità ex fissa: fondo vuoto, l’ente gestore non paga
Un giornalista ha richiesto il pagamento dell'indennità ex fissa al Fondo Integrativo gestito dall'ente previdenziale di categoria. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione dell'ente gestore, rilevando che quest'ultimo non ha un'obbligazione propria verso l'iscritto e che il Fondo era privo di liquidità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. La Corte ha chiarito che il Fondo costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica e che l'ente gestore agisce come mero delegato al pagamento (adiectus solutionis causa). Di conseguenza, l'ente non risponde con il proprio patrimonio dei debiti del Fondo, specialmente in caso di accertata illiquidità dello stesso, operando il sistema a ripartizione.
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Previdenza complementare dei giornalisti: l’ente gestore è salvo
Un giornalista ha richiesto il pagamento dell'indennità integrativa all'ente previdenziale, gestore del relativo fondo. La Corte d'Appello ha condannato l'ente al pagamento, ritenendo non provata la mancanza di fondi. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, chiarendo che il fondo di previdenza complementare dei giornalisti è un soggetto autonomo rispetto all'ente gestore e funziona con il sistema a ripartizione. Di conseguenza, l'ente gestore non risponde con il proprio patrimonio e l'insufficienza di cassa deve essere valutata globalmente rispetto a tutte le domande pendenti, e non sul singolo lavoratore. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame dei fatti.
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Indennità ex fissa: il fondo è vuoto, l’ente non paga
Un giornalista in pensione ha richiesto la liquidazione dell'indennità ex fissa al fondo integrativo gestito dall'ente previdenziale di categoria. L'ente ha sospeso il pagamento a causa della mancanza di liquidità del fondo, che operava con un sistema a ripartizione. La Corte d'appello aveva condannato l'ente, ritenendo che la mancanza di fondi generale non giustificasse il mancato pagamento al singolo creditore. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che il fondo integrativo è un soggetto autonomo e l'ente agisce solo come gestore delegato. Di conseguenza, l'ente non risponde con il proprio patrimonio e la carenza di liquidità complessiva del fondo è un motivo legittimo per rinviare i pagamenti, rispettando l'ordine delle domande in lista d'attesa.
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Previdenza complementare: fondo vuoto e indennità negata
Gli eredi di un giornalista hanno richiesto il pagamento dell'indennità integrativa gestita dall'Istituto di previdenza. L'ente si è opposto evidenziando la grave carenza di liquidità del fondo integrativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi, confermando che il fondo di previdenza complementare costituisce un soggetto giuridico autonomo rispetto all'Istituto gestore. Poiché il fondo opera con il sistema a ripartizione ed è privo di risorse sufficienti, l'Istituto non è obbligato a pagare con i propri fondi personali. Di conseguenza, il credito degli eredi non è attualmente esigibile. Vince l'Istituto previdenziale, che non deve sborsare le somme richieste attingendo al proprio patrimonio.
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