Un giornalista ha richiesto il pagamento dell'indennità integrativa all'ente previdenziale, gestore del relativo fondo. La Corte d'Appello ha condannato l'ente al pagamento, ritenendo non provata la mancanza di fondi. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, chiarendo che il fondo di previdenza complementare dei giornalisti è un soggetto autonomo rispetto all'ente gestore e funziona con il sistema a ripartizione. Di conseguenza, l'ente gestore non risponde con il proprio patrimonio e l'insufficienza di cassa deve essere valutata globalmente rispetto a tutte le domande pendenti, e non sul singolo lavoratore. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame dei fatti.
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