La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza che dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da un imputato condannato per porto d'armi. La Suprema Corte ha chiarito che il vaglio di ammissibilità deve limitarsi alla verifica formale della specificità dei motivi e non può trasformarsi in un giudizio anticipato sulla fondatezza delle doglianze. Nel caso di specie, i motivi erano sufficientemente precisi e correlati alla sentenza di primo grado, rendendo illegittima la chiusura del processo in fase preliminare.
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