Un debitore, rimasto indietro con il pagamento di otto rate di un finanziamento ceduto a una società di recupero crediti, conclude un accordo a saldo e stralcio saldando l'importo concordato e ottenendo la liberatoria. Nonostante l'estinzione del debito, la banca dati creditizia continua a segnalare la morosità pregressa, impedendo l'accesso a nuovi prestiti. L'interessato presenta ricorso d'urgenza chiedendo la cancellazione segnalazione SIC contro la società cessionaria e contro il gestore della banca dati. Il Tribunale respinge la domanda contro la cessionaria per difetto di legittimazione passiva, poiché non partecipa al sistema creditizio. Nei confronti del gestore del sistema, il giudice chiarisce che il Codice di condotta SIC consente la conservazione dello storico negativo per ventiquattro mesi, ma ordina l'immediata annotazione dell'avvenuto saldo del debito, accertando il danno imminente subito dal ricorrente.
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