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Scarico Di Acque Reflue Industriali

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Scarico di acque reflue industriali: autolavaggio condannato
Un gestore avviava un impianto di autolavaggio in assenza delle prescritte autorizzazioni ambientali. Tale condotta generava uno scarico di acque reflue industriali non autorizzato. Il Tribunale condannava l'imputato a una pena di 1.600 euro di ammenda per violazione delle norme a tutela delle acque. L'imputato proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto e contestando la ricostruzione dei fatti accertati dalle forze dell'ordine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che l'imputato non ha allegato elementi concreti a sostegno della minima offensività della condotta. Inoltre, la Corte ha respinto le contestazioni sul merito delle indagini, confermando la piena validità della sanzione e condannando il ricorrente a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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Scarico di acque reflue industriali: condanna anche a flusso fermo
Un imprenditore ha impugnato la condanna penale per lo scarico di acque reflue industriali non autorizzato oltre i limiti di legge. La difesa sosteneva l'assenza di uno sversamento in atto al momento del controllo, ipotizzando una contaminazione da pioggia o da altre aziende limitrofe. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato sussiste anche se il flusso non è continuo o istantaneo, purché esista una condotta stabile di collettamento. Gli accertamenti tecnici hanno confermato l'esclusiva pertinenza dei pozzetti all'azienda dell'imputato e l'incompatibilità delle sostanze con acque meteoriche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione verso la Cassa delle Ammende.
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Scarico di acque reflue industriali: clinica evita la condanna
Il Legale Rappresentante di una residenza psichiatrica era stato condannato per lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione nella fognatura pubblica. La difesa ha impugnato la decisione, sostenendo che i reflui della struttura, priva di laboratori sanitari e con servizi mensa esternalizzati, derivassero solo dal metabolismo umano e fossero quindi classificabili come domestici. La Corte di Cassazione ha rilevato che la motivazione del giudice di merito era carente nel qualificare la natura industriale dello scarico. Tuttavia, poiché il ricorso non era manifestamente infondato e nel frattempo è decorso il tempo massimo previsto dalla legge, la Suprema Corte ha annullato la condanna senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
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Scarico di acque reflue industriali: condanna annullata
Il Gestore di un autolavaggio era stato condannato per lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione. La Cassazione ha accolto il ricorso del Gestore, rilevando che i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato la presenza di uno "scarico" secondo la definizione di legge. Per configurare il reato, infatti, è necessario un sistema stabile di tubazioni (collettamento) senza interruzioni tra l'impianto e il corpo ricettore. Nel caso specifico, esisteva solo una fossa di cemento. Poiché nel frattempo è decorso il tempo massimo per giudicare il fatto, la Corte ha annullato la condanna senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
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Scarico di acque reflue industriali: quando la condanna vacilla
Il Titolare di una lavanderia è stato condannato per lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione nella fognatura pubblica. L'imputato sosteneva che lo scarico dovesse considerarsi domestico, ma la Cassazione ha chiarito che spetta al titolare dimostrare il rispetto dei limiti (lavatrici domestiche e meno di 100 kg di biancheria al giorno) per godere dell'eccezione. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso riguardo all'esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il giudice di merito aveva infatti negato il beneficio basandosi solo su una generica supposizione di uso massiccio dei macchinari, senza quantificare la biancheria o motivare adeguatamente l'abitualità della condotta. La sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente a questo aspetto.
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