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Sbarco per avvicendamento

Definizione

La discesa a terra del lavoratore marittimo per consentire la rotazione dell'equipaggio, che nel rapporto a tempo indeterminato non interrompe il legame di lavoro.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Lavoro marittimo a tempo indeterminato: sbarco non è recesso
Due marittimi, assunti con un contratto di lavoro marittimo a tempo indeterminato, si sono opposti alla richiesta dell'azienda di iscriversi a un turno particolare per poter essere nuovamente imbarcati. I lavoratori hanno comunque offerto la propria prestazione lavorativa, ma l'azienda ha rifiutato l'impiego e ha sospeso il pagamento dello stipendio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che il rapporto a tempo indeterminato nel settore nautico garantisce una stabilità reale. Lo sbarco temporaneo o il rifiuto di iscriversi a elenchi di collocamento non possono giustificare la risoluzione del rapporto o il mancato pagamento delle retribuzioni, in quanto le tutele di legge contro i licenziamenti illegittimi si applicano anche al personale navigante.
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Lavoro Marittimo: lo sbarco non è licenziamento
Un lavoratore con contratto di lavoro marittimo a tempo indeterminato viene sbarcato per avvicendamento. La Cassazione chiarisce che tale atto non equivale a licenziamento. Il rapporto prosegue e la sua cessazione richiede un atto formale di recesso con giusta causa o giustificato motivo, applicando la normativa generale del lavoro.
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Sbarco per avvicendamento: non è un licenziamento
Un marittimo con contratto a tempo indeterminato chiedeva la retribuzione per i periodi a terra. La Cassazione chiarisce che lo sbarco per avvicendamento è una sospensione legittima del rapporto, non un licenziamento, e la retribuzione non è dovuta se non prevista da un contratto in regime di continuità (CRL).
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