Un'azienda di impianti elettrici ha impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi riguardanti il difetto di delega della firma e la mancanza di motivazione rafforzata dell'atto. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso sull'applicazione delle sanzioni tributarie più favorevoli. La Suprema Corte ha stabilito che, pur non applicandosi retroattivamente le sanzioni del 2024 a causa di una specifica norma transitoria legittima, deve comunque trovare applicazione il principio del favor rei per le sanzioni introdotte nel 2015, in quanto più vantaggiose rispetto al passato. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte per ricalcolare l'importo dovuto dall'azienda.
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