La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile poiché i motivi proposti erano in parte nuovi e non presentati nel precedente grado di giudizio, e in parte infondati secondo la giurisprudenza consolidata. In particolare, la difesa non aveva richiesto tempestivamente le sanzioni sostitutive alla pena detentiva. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
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