Il Condannato, condannato per guida in stato di ebbrezza, ottiene la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. Dopo aver svolto solo una parte dei lavori, interrompe l'attività nel settembre 2015. Solo nel gennaio 2023 il Tribunale dispone il ripristino della pena originaria. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Condannato, stabilendo che la prescrizione della pena decorre dal giorno dell'interruzione volontaria dei lavori. Essendo trascorsi più di cinque anni dall'interruzione (settembre 2015) al provvedimento di ripristino (gennaio 2023), la sanzione è ormai estinta. Di conseguenza, la Suprema Corte annulla senza rinvio l'ordine di ripristino della pena detentiva e pecuniaria residua.
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