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Sanatoria della morosità

Definizione

Procedura legale che permette a un inquilino o affittuario di 'curare' il proprio ritardo nei pagamenti versando le somme dovute, evitando così la risoluzione del contratto e lo sfratto.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Affitto agrario: paga in ritardo e perde il fondo. La Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato la risoluzione contratto affitto agrario per grave inadempimento dell'affittuario, che non aveva pagato i canoni al nuovo proprietario. L'affittuario si era difeso sostenendo di aver pagato in buona fede al vecchio proprietario e di non aver avuto la possibilità di sanare il debito in corso di causa. I giudici hanno respinto le sue argomentazioni, stabilendo un principio fondamentale: la richiesta di sanare la morosità (pagare gli arretrati) deve essere fatta alla prima udienza. Una richiesta tardiva non è valida e non può impedire lo scioglimento del contratto. L'affittuario ha quindi perso la causa e il terreno.
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Inadempimento locazione commerciale: quando è grave?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23658/2025, si è pronunciata sul tema dell'inadempimento locazione commerciale. Un conduttore di un locale adibito a bar, dopo aver accumulato una morosità, ha saldato il debito solo dopo la notifica dell'atto di sfratto. La Suprema Corte ha stabilito che, a differenza delle locazioni abitative, il pagamento tardivo non sana l'inadempimento ma deve essere considerato dal giudice per valutare la gravità della violazione. In questo caso, il ritardo non è stato ritenuto sufficientemente grave da giustificare la risoluzione del contratto, anche in considerazione del contesto pandemico e del comportamento complessivo del conduttore.
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Sanatoria affitto agrario: quali interessi pagare?
La Corte di Cassazione chiarisce i termini per la sanatoria morosità affitto agrario. Un creditore del locatore aveva agito per la risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni. L'affittuario ha sanato il debito, ma il creditore ha contestato l'importo degli interessi. La Suprema Corte ha stabilito che, in base alla legge speciale sull'affitto agrario (D.Lgs. 150/2011), per la sanatoria sono dovuti solo gli interessi legali ordinari e la rivalutazione, non gli interessi maggiorati previsti dall'art. 1284, quarto comma, cod. civ., la cui applicazione richiede una specifica domanda di pagamento, assente in questo caso.
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