Un beneficiario del sussidio statale ha omesso di dichiarare gli importi vinti tramite piattaforme telematiche di scommesse. L'imputato sosteneva che il calcolo dovesse riguardare soltanto il guadagno effettivo netto, sottraendo le perdite e il denaro subito rigiocato. I giudici hanno respinto questa tesi e confermato la condanna penale. Nel rapporto tra Reddito di cittadinanza e vincite al gioco, conta il valore lordo accreditato sul conto gioco. Il semplice accredito costituisce un incremento patrimoniale autonomo, a prescindere dal successivo prelievo o dall'azzeramento del saldo con nuove puntate. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, condannandolo anche alle spese in favore dell'ente previdenziale.
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