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Risoluzione Per Inadempimento Reciproco

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Appalto bloccato: senza permessi c’è risoluzione per inadempimento reciproco
Un contratto di appalto per lavori edili viene interrotto. Il Committente accusa l'Appaltatore di aver abbandonato il cantiere, ma l'Appaltatore sostiene che il Committente non ha fornito i permessi necessari per le varianti richieste, in particolare per una recinzione in zona con vincolo paesaggistico. I giudici dichiarano la risoluzione per inadempimento reciproco: la colpa è di entrambi. Il Committente non ha ottenuto le autorizzazioni necessarie, rendendo impossibile la prosecuzione dei lavori, e l'Appaltatore ha interrotto l'opera. Di conseguenza, il contratto è sciolto e il Committente deve pagare all'Appaltatore solo le opere già realizzate. La lite si è poi conclusa con la rinuncia al ricorso in Cassazione.
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Risoluzione per inadempimento reciproco: la buona fede vince
Un'impresa edile chiede la risoluzione di un contratto d'appalto perché il committente ha ridotto drasticamente e senza preavviso i pagamenti. Il committente si difende sostenendo che l'impresa non ha seguito la procedura formale della 'riserva'. La Cassazione dà ragione all'impresa, stabilendo un principio chiave sulla risoluzione per inadempimento reciproco: quando la violazione del committente è così grave da rompere il patto di fiducia (la buona fede), la richiesta di risoluzione è legittima anche senza riserva. Il giudice deve comparare la gravità dei comportamenti di entrambe le parti, non fermarsi a un cavillo procedurale. La causa torna quindi alla Corte d'Appello per una nuova valutazione basata su questo principio.
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Risoluzione per inadempimento reciproco: contratto sciolto senza colpa
Un Promittente Venditore e un Promissario Acquirente stipulano un preliminare di vendita e un contratto d'appalto. Successivamente, entrambi si accusano a vicenda di inadempimento e chiedono al giudice di sciogliere i contratti. La Corte di Cassazione stabilisce un principio importante sulla risoluzione per inadempimento reciproco: anche se nessuna delle due parti ha commesso una violazione così grave da giustificare da sola la fine del rapporto, la volontà comune di sciogliere il vincolo, manifestata con le cause incrociate, è sufficiente. Il giudice, quindi, dichiara i contratti risolti non per colpa di uno, ma per l'impossibilità di proseguire il rapporto. Il ricorso del Promittente Venditore viene respinto.
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