Un Promittente Venditore e un Promissario Acquirente stipulano un preliminare di vendita e un contratto d'appalto. Successivamente, entrambi si accusano a vicenda di inadempimento e chiedono al giudice di sciogliere i contratti. La Corte di Cassazione stabilisce un principio importante sulla risoluzione per inadempimento reciproco: anche se nessuna delle due parti ha commesso una violazione così grave da giustificare da sola la fine del rapporto, la volontà comune di sciogliere il vincolo, manifestata con le cause incrociate, è sufficiente. Il giudice, quindi, dichiara i contratti risolti non per colpa di uno, ma per l'impossibilità di proseguire il rapporto. Il ricorso del Promittente Venditore viene respinto.
Continua »