Una stazione appaltante aveva corrisposto a un'impresa un premio per la conclusione anticipata dei lavori, calcolandolo nel rispetto del limite legale del 10% del valore del contratto. L'impresa aveva però richiesto un importo maggiore previsto da una diversa clausola contrattuale. La Corte di Cassazione ha stabilito che qualsiasi forma di premio di accelerazione, indipendentemente dalla sua denominazione o dalle condizioni specifiche, è soggetta al tetto massimo inderogabile del 10%. Pertanto, la richiesta dell'impresa è stata respinta, annullando la precedente decisione della Corte d'Appello.
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