Un cittadino ha citato in giudizio l'ente gestore dell'edilizia residenziale pubblica chiedendo il risarcimento del danno da mancato riscatto di un alloggio popolare. L'ente aveva ceduto l'immobile per intero al fratello, escludendo l'attore per intervenuto cambio di residenza. La domanda risarcitoria chiedeva una somma corrispondente al cinquanta per cento del valore di acquisto della casa. I giudici di merito hanno respinto la richiesta per totale difetto di prova del pregiudizio patrimoniale. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto. Il danno non coincide mai con la semplice perdita del bene e non sussiste in via automatica. La parte interessata deve sempre allegare e provare le concrete conseguenze economiche negative patite, non potendo limitarsi a pretendere la quota del prezzo che avrebbe dovuto sborsare.
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