Una società finanziaria cita in giudizio i fideiussori di un'impresa utilizzatrice fallita, chiedendo il pagamento del credito per il mancato pagamento dei canoni di un contratto di leasing immobiliare. In secondo grado, i giudici condannano i garanti a pagare oltre seicentomila euro, quantificando il risarcimento danni nel leasing secondo le regole ordinarie: capitale residuo non rimborsato e mancato guadagno, detratto il valore di realizzo dell'immobile restituito dalla curatela fallimentare. I garanti ricorrono in Cassazione contestando l'applicazione delle clausole contrattuali di risoluzione per inadempimento. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso: i giudici di merito hanno liquidato il danno applicando direttamente la regola generale del codice civile sul risarcimento per inadempimento contrattuale, profilo che i ricorrenti non hanno validamente censurato. I garanti rimangono così interamente obbligati al pagamento del debito.
Continua »