Una condomina si opponeva al pagamento di una quota di spese derivante dal mancato pagamento di un altro condomino insolvente. La condomina sosteneva che il debito originario risalisse a prima del suo acquisto dell'immobile e che i venditori avessero dichiarato l'assenza di pendenze. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'obbligo di pagare le quote ripartite sorge al momento della delibera assembleare che approva la ripartizione del debito insoluto. Poiché la delibera è avvenuta quando la ricorrente era già proprietaria, spetta a lei il pagamento. La sentenza conferma il principio sulla ripartizione spese condominiali in caso di insolvenza altrui, accogliendo anche il ricorso del condominio sulle spese legali.
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