LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

ripartizione

Definizione

La ripartizione araldica indica la ripetizione di partizioni semplici o di pezze semplici all'interno di uno stemma.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ripartizione spese condominiali: paga il nuovo proprietario
Una condomina si opponeva al pagamento di una quota di spese derivante dal mancato pagamento di un altro condomino insolvente. La condomina sosteneva che il debito originario risalisse a prima del suo acquisto dell'immobile e che i venditori avessero dichiarato l'assenza di pendenze. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'obbligo di pagare le quote ripartite sorge al momento della delibera assembleare che approva la ripartizione del debito insoluto. Poiché la delibera è avvenuta quando la ricorrente era già proprietaria, spetta a lei il pagamento. La sentenza conferma il principio sulla ripartizione spese condominiali in caso di insolvenza altrui, accogliendo anche il ricorso del condominio sulle spese legali.
Continua »
Copia privata: legittimazione delle associazioni
Un'associazione di categoria ha richiesto il pagamento dei compensi per la Copia privata relativi agli anni 2010-2011. Dopo i rigetti nei primi gradi di giudizio per presunta mancanza di mandato individuale, la Cassazione ha accolto il ricorso. La Corte ha stabilito che lo statuto associativo è fonte idonea di mandato e che la produzione delle schede di adesione è sufficiente per identificare i rappresentati, superando inutili formalismi processuali.
Continua »
Delibera condominiale: nullità o annullabilità?
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di alcuni condomini che avevano impugnato tardivamente una delibera condominiale relativa al riparto di spese risarcitorie. La controversia riguardava se la decisione assembleare fosse nulla o semplicemente annullabile. Secondo la Suprema Corte, una delibera che ripartisce in concreto una spesa specifica senza modificare i criteri generali stabiliti dalla legge è meramente annullabile. Pertanto, l'impugnazione deve avvenire entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c., pena l'inammissibilità del ricorso.
Continua »