Il Contribuente impugnava due avvisi di accertamento per Irpef, Iva e Irap relativi agli anni 2006 e 2007. La Commissione Tributaria Regionale annullava gli atti, ritenendo che l'adesione del contribuente a un precedente verbale di constatazione per gli anni dal 2008 al 2010 precludesse all'Amministrazione finanziaria la possibilità di svolgere ulteriori indagini bancarie per annualità diverse. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'accertamento parziale e la relativa definizione agevolata non impediscono al fisco di esercitare una successiva e ulteriore azione accertatrice, purché entro i termini di decadenza previsti dalla legge. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rinviando la causa per un nuovo esame.
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