La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20383/2024, ha accolto il ricorso di un lavoratore contro un ente pubblico agricolo, stabilendo principi chiari sui contratti a termine nel settore. La Corte ha precisato che un ente pubblico non economico non è un imprenditore agricolo e che la deroga ai limiti di durata dei contratti a termine è applicabile solo per attività genuinamente stagionali, il cui onere della prova spetta al datore di lavoro. Di conseguenza, è stata cassata la sentenza d'appello che giustificava la reiterazione dei contratti sulla base della generica natura agricola dell'attività.
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