La Polizia Locale sanzionava una società di trasporto contestando irregolarità nel servizio di noleggio con conducente. Gli agenti contestavano la partenza dell'autovettura dalla rimessa senza una prenotazione preventiva della corsa, acquisita soltanto in un secondo momento sul posto. Le autorità disponevano quindi una sanzione pecuniaria, il fermo amministrativo del mezzo e il ritiro della carta di circolazione. La società impugnava il verbale sostenendo che la disciplina restrittiva sui rientri in rimessa fosse sospesa per effetto di successive proroghe normative. Giudice di Pace e Tribunale rigettavano i ricorsi dell'impresa. La Corte di Cassazione, rilevata la pendenza della questione interpretativa sulla reale vigenza temporale delle norme, ha disposto la sospensione del procedimento in attesa della decisione definitiva delle Sezioni Unite.
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