La Corte di Cassazione affronta il tema della rinuncia indennità di avviamento in una locazione commerciale. Un'albergatrice, dopo la scadenza del contratto, aveva firmato un accordo per posticipare il rilascio dell'immobile, accettando di pagare una somma maggiore e rinunciando all'indennità. In seguito, ha sostenuto che si trattasse di un nuovo contratto di locazione nullo. La Corte ha respinto il suo ricorso, stabilendo un principio chiave: la rinuncia all'indennità di avviamento è valida se avviene dopo la scadenza del contratto, quando il diritto è già sorto e disponibile. L'accordo per posticipare lo sfratto non costituisce necessariamente un nuovo contratto di locazione. I proprietari hanno quindi vinto la causa.
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