Una Lavoratrice, assistente di volo, impugna il proprio licenziamento intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il provvedimento, ordinando la reintegrazione e il risarcimento del danno. Le Società datori di lavoro propongono ricorso in Cassazione, ma successivamente notificano la formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo per rinuncia, confermando implicitamente la decisione d'appello favorevole alla Lavoratrice. Le Società ricorrenti vengono condannate al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore della Lavoratrice, in quanto la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per produrre l'estinzione, ma comporta l'obbligo di rifondere i costi legali causati dall'impugnazione.
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