Una società aveva impugnato una sentenza della Corte d'Appello relativa a presunte irregolarità in contratti di mutuo, come usura e anatocismo. Tuttavia, una volta giunta in Cassazione, la società ha formalmente rinunciato al proprio ricorso. La Suprema Corte, prendendo atto della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del processo, senza pronunciarsi nel merito della controversia e senza disporre sulle spese, data l'assenza di attività difensiva della controparte.
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