Un imputato, sottoposto a misura cautelare, presenta ricorso in Cassazione. Successivamente, a seguito dell'annullamento del provvedimento cautelare in altra sede, presenta una rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile e, accogliendo un importante principio, stabilisce che in tali circostanze non vi è condanna al pagamento delle spese processuali, poiché non si configura una vera e propria soccombenza.
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