Il Tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo dei beni di un Amministratore e delle sue società, indagati per reati tributari. Gli indagati proponevano ricorso in Cassazione. Successivamente, i beni venivano dissequestrati, spingendo il difensore a presentare formale rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per rinuncia, ma ha stabilito un principio fondamentale: quando l'inammissibilità deriva da una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (come la restituzione dei beni), non si applica la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, poiché manca una reale situazione di soccombenza.
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